Art. 71

Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali

In vigore dal 12 lug 2023
Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali 1.   Ciascun impianto autorizzato garantisce che tutti i rifiuti di batterie messi a sua disposizione siano accettati e siano sottoposti alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione o al riciclaggio. 2.   I riciclatori provvedono affinché il riciclaggio raggiunga gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui, rispettivamente, all’allegato XII, parti B e C. 3.   I tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali sono calcolati conformemente alle norme definite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. 4.   La Commissione adotta, entro il 18 febbraio 2025 un atto delegato conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell’efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali, conformemente all’allegato XII, parte A, nonché il formato della documentazione. 5.   Entro il 18 agosto 2026 e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione valuta se, in funzione degli sviluppi del mercato, in particolare per quanto riguarda le tecnologie delle batterie che incidono sui tipi di materiali recuperati e la disponibilità esistente e prevista di cobalto, rame, piombo, litio o nichel, o della mancanza di tali materiali, nonché alla luce dei progressi tecnici e scientifici, sia opportuno rivedere gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui all’allegato XII, parti B e C. Ove giustificato e opportuno sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ per modificare gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali di cui all’allegato XII, parti B e C. 6.   Se del caso, in ragione di sviluppi del mercato che incidono sui tipi di materiali che possono essere recuperati e alla luce dei progressi tecnici e scientifici, comprese le nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato XII, parte C, aggiungendo ulteriori materiali con obiettivi specifici in materia di recupero dei materiali per materiale specifico, e l’allegato XII, parte B, aggiungendo ulteriori composizioni chimiche delle batterie con obiettivi specifici in materia di efficienza di riciclaggio.
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Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali (Art. 71 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo