Art. 70
Trattamento
In vigore dal 12 lug 2023
Trattamento
1. I rifiuti di batterie raccolti non sono smaltiti né sottoposti a un’operazione di recupero di energia.
2. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE, gli impianti autorizzati provvedono affinché il trattamento dei rifiuti di batterie sia conforme, come minimo, all’allegato II, parte A, del presente regolamento e alle migliori tecniche disponibili definite all’, punto 10), della direttiva 2010/75/UE.
3. Se raccolte quando sono ancora incorporate in rifiuti di apparecchi, in rifiuti di mezzi di trasporto leggeri o in veicoli fuori uso, le batterie sono rimosse da tali rifiuti di apparecchi, rifiuti di mezzi di trasporto leggeri o veicoli fuori uso conformemente, se del caso, ai requisiti di cui alle direttive 2000/53/CE o 2012/19/UE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare i requisiti in materia di trattamento dei rifiuti di batterie di cui all’allegato XII, parte A, alla luce dei progressi tecnici e scientifici e delle nuove tecnologie emergenti nella gestione dei rifiuti.
5. Gli Stati membri possono istituire regimi di incentivi per gli operatori economici che raggiungono tassi superiori agli obiettivi stabiliti nell’allegato XII, parti B e C, riguardanti, rispettivamente, l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali.
Storico versioni
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