Art. 7

Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri

In vigore dal 12 lug 2023
Impronta di carbonio delle batterie per veicoli elettrici, delle batterie industriali ricaricabili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri 1.   Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, il è redatta una dichiarazione dell’impronta di carbonio per ciascun modello di batteria per stabilimento di fabbricazione, conformemente all’atto di esecuzione di cui al quarto comma, contenente almeno le informazioni seguenti: a) informazioni amministrative sul fabbricante; b) informazioni sul modello di batteria; c) informazioni sull’ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria; d) l’impronta di carbonio della batteria, calcolata come kg di biossido di carbonio equivalente per un kWh dell’energia totale fornita dalla batteria durante la sua vita utile prevista; e) l’impronta di carbonio della batteria differenziata in base alla fase del ciclo di vita, come descritto al punto 4 dell’allegato II; f) il numero di identificazione della dichiarazione di conformità UE della batteria; g) un link di accesso a una versione pubblica dello studio a sostegno dei valori dell’impronta di carbonio di cui alle lettere d) ed e). La dichiarazione dell’impronta di carbonio si applica a partire dal: a) 18 febbraio 2025 o 12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per veicoli elettrici; b) 18 febbraio 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno; c) 18 agosto 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per mezzi di trasporto leggeri; d) 18 agosto 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno. Fino a quando non sarà accessibile mediante il codice QR di cui all’, paragrafo 6, la dichiarazione dell’impronta di carbonio accompagna la batteria. Entro il 18 febbraio 2024 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 febbraio 2025 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 febbraio 2027 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 febbraio 2029 per le batterie industriali con stoccaggio esterno, la Commissione adotta: a) un atto delegato a norma dell’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell’impronta di carbonio della batteria di cui al primo comma, lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all’allegato II; b) un atto di esecuzione che stabilisce il formato per la dichiarazione dell’impronta di carbonio di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri recano un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica l’impronta di carbonio della batteria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e che dichiara la classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio in cui rientra il pertinente modello di batteria per stabilimento di fabbricazione. Per quanto riguarda le batterie di cui al primo comma, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII dimostra che l’impronta di carbonio dichiarata e la corrispondente attribuzione a una classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio sono state calcolate conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 1, quarto comma, lettera a), e del quarto comma, lettera a), del presente paragrafo. I requisiti riguardanti la classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio di cui al primo comma si applicano a decorrere dal: a) 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per veicoli elettrici; b) 18 agosto 2027 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno; c) 18 febbraio 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie per mezzi di trasporto leggeri; d) 18 febbraio 2032 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato o dell’atto di esecuzione, se posteriore, di cui al quarto comma, rispettivamente lettere a) e b), per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno. Entro il 18 febbraio 2025 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 agosto 2026 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 agosto 2028 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 agosto 2030 per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno, la Commissione adotta: a) un atto delegato a norma dell’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le classi di prestazione relative all’impronta di carbonio di cui al primo comma. Nel preparare l’atto delegato, la Commissione tiene conto delle condizioni di cui all’allegato II, punto 8; b) un atto di esecuzione che stabilisce i formati per l’etichettatura di cui al primo comma e il formato per la dichiarazione della classe di prestazione relativa all’impronta di carbonio di cui al secondo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Conformemente alle condizioni di cui all’allegato II, punto 8, la Commissione riesamina con cadenza triennale il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi e, se del caso, adotta atti delegati in conformità dell’ per modificare il numero di classi di prestazione e le soglie tra le singole classi al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà del mercato e alla prevista evoluzione nel mercato. 3.   Per quanto riguarda le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII dimostra che il valore dichiarato dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita per il pertinente modello di batteria per stabilimento di fabbricazione è inferiore alla soglia massima stabilita nell’atto delegato adottato in applicazione del terzo comma. Il requisito relativo alla soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma si applica a decorrere dal: a) 18 febbraio 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie per veicoli elettrici; b) 18 febbraio 2029 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno; c) 18 agosto 2031 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri; d) 18 agosto 2033 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al terzo comma, se posteriore, per le batterie industriali ricaricabili con stoccaggio esterno. Entro il 18 agosto 2026 per le batterie per veicoli elettrici, il 18 febbraio 2028 per le batterie industriali ricaricabili, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, il 18 febbraio 2030 per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e il 18 febbraio 2032 per le batterie industriali con stoccaggio esterno, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’, al fine di integrare il presente regolamento determinando la soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita di cui al primo comma. Nel preparare l’atto delegato, la Commissione tiene conto delle condizioni pertinenti di cui all’allegato II, punto 9. L’introduzione di una soglia massima dell’impronta di carbonio durante il ciclo di vita comporta, se necessario, una riclassificazione delle classi di prestazione relative all’impronta di carbonio di cui al paragrafo 2. 4.   Entro il 31 dicembre 2030 la Commissione valuta la fattibilità di estendere i requisiti di cui al presente articolo alle batterie portatili e i requisiti di cui al paragrafo 3 alle batterie industriali ricaricabili con una capacità pari o inferiore a 2 kWh. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e valuta l’opportunità di prendere le misure del caso, compresa l’adozione di proposte legislative. 5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se le batterie sono già state immesse sul mercato o messe in servizio prima di essere sottoposte a tali operazioni.
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