Art. 68

Restrizioni relative alla consegna di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

In vigore dal 12 lug 2023
Restrizioni relative alla consegna di rifiuti di batterie portatili e di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri 1.   Gli Stati membri possono limitare la capacità dei distributori, degli operatori degli impianti di trattamento di cui all’, delle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di cui all’ e dei punti di raccolta volontari di cui all’ di consegnare i rifiuti di batterie portatili e i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ai produttori o alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, o a un gestore di rifiuti per effettuare il trattamento conformemente all’. Gli Stati membri garantiscono che tali limitazioni non abbiano un impatto negativo sui sistemi di raccolta e riciclaggio. 2.   Gli Stati membri possono inoltre adottare misure per consentire alle autorità pubbliche preposte alla gestione dei rifiuti di cui all’ di effettuare esse stesse il trattamento conformemente all’.
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