Art. 67

Partecipazione dei punti di raccolta volontari

In vigore dal 12 lug 2023
Partecipazione dei punti di raccolta volontari 1.   I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie portatili consegnano tali rifiuti ai produttori di batterie portatili o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’. 2.   I punti di raccolta volontari dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri consegnano i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti ai produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o a terzi che agiscono per loro conto, comprese le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, o ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’.
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