Art. 65

Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi degli operatori degli impianti di trattamento 1.   Gli operatori degli impianti di trattamento contemplati dalla direttiva 2000/53/CE o 2012/19/UE consegnano i rifiuti di batterie derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso o i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai produttori della pertinente categoria di batterie o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, oppure ai gestori di rifiuti selezionati conformemente all’, paragrafo 8, ai fini del loro trattamento conformemente all’. 2.   Gli operatori degli impianti di trattamento di cui al paragrafo 1 tengono traccia di tali transazioni di consegna.
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