Art. 60

Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

In vigore dal 12 lug 2023
Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri 1.   I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi: a) istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri; b) offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri»); c) prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, mettendo tra l’altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri; d) raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri, con frequenza proporzionale all’area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solitamente raccolti presso tali punti di raccolta; e) raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri; f) provvedono affinché i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta collegati per batterie per mezzi di trasporto leggeri e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato a norma dell’. 2.   I produttori di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: a) consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti: i) i distributori a norma dell’; ii) gli impianti di trattamento di rifiuti di veicoli fuori uso soggetti alla direttiva 2000/53/CE; iii) le autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell’; iv) i punti di raccolta volontari conformemente all’; v) gli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti alla direttiva 2012/19/UE; e b) copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano redditizie. 3.   I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri: a) 51 % entro il 31 dicembre 2028; b) 61 % entro il 31 dicembre 2031. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all’allegato XI. 4.   I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore: a) istituiscono i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con infrastrutture adeguate per la raccolta differenziata dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri conformi ai requisiti in materia di sicurezza applicabili e coprono i costi necessari sostenuti da tali punti di raccolta in relazione alle attività di ritiro; i contenitori per la raccolta e lo stoccaggio temporaneo di detti rifiuti di batterie nei punti di raccolta sono adatti in funzione del volume e della pericolosità dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri che si prevede siano raccolti attraverso tali punti di raccolta; b) raccolgono i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), con frequenza proporzionale alla capacità di stoccaggio dell’infrastruttura di raccolta differenziata e al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie generalmente raccolti attraverso tali punti di raccolta; e c) provvedono al conferimento dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri raccolti presso i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo agli impianti autorizzati per il trattamento a norma degli . 5.   Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l’obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria per mezzi di trasporto leggeri dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta. 6.   I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 2 lettera a), punti i), iii) e iv), non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE. 7.   Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo possano raccogliere rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, con le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore. 8.   Alla luce dello sviluppo previsto del mercato e dell’aumento della durata di vita prevista delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all’ per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri di cui all’allegato XI e modificare l’obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di adeguare l’obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo