Art. 6

Restrizioni relative alle sostanze

In vigore dal 12 lug 2023
Restrizioni relative alle sostanze 1.   In aggiunta alle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, le batterie non contengono sostanze per le quali l’allegato I del presente regolamento prevede una restrizione a meno che le condizioni di tale restrizione siano soddisfatte. 2.   In caso di rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente derivante dall’uso di una sostanza nella fabbricazione delle batterie o dalla presenza di una sostanza nelle batterie al momento della loro immissione sul mercato o insorgente nelle successive fasi del loro ciclo di vita, ivi compreso in fase di cambio di destinazione o in fase di trattamento dei rifiuti di batterie, che non è adeguatamente controllato e deve essere affrontato a livello di Unione, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ per modificare le restrizioni di cui all’allegato I, a norma della procedura di cui agli . 3.   Le restrizioni adottate a norma del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano all’uso di una sostanza nella ricerca e nello sviluppo scientifici di cui all’, punto 23), del regolamento (CE) n. 1907/2006, svolti in relazione a batterie. 4.   Laddove la restrizione adottata a norma del paragrafo 2 del presente articolo non si applichi all’attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi, quale definita all’, punto 22), del regolamento (CE) n. 1907/2006, tale esenzione, nonché la quantità massima della sostanza esentata, sono specificate nell’allegato I del presente regolamento. 5.   Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 («Agenzia»), elabora una relazione sulle sostanze che destano preoccupazione, vale a dire le sostanze che hanno effetti nocivi sulla salute umana o sull’ambiente o che ostacolano il riciclaggio di materie prime secondarie sicure e di alta qualità, presenti nelle batterie o utilizzate nella loro fabbricazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, esponendo in dettaglio le sue conclusioni, e tiene conto delle opportune misure di follow-up, compresa l’adozione di atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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