Art. 59
Raccolta dei rifiuti di batterie portatili
In vigore dal 12 lug 2023
Raccolta dei rifiuti di batterie portatili
1. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, provvedono affinché tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, condizione, marca od origine, siano raccolti separatamente nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie portatili a disposizione sul mercato. A tal fine essi:
a)
istituiscono un sistema di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie portatili;
b)
offrono gratuitamente il servizio di raccolta dei rifiuti di batterie portatili ai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e provvedono alla raccolta di tali rifiuti presso tutti i soggetti che si sono avvalsi di tale opzione («punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili»);
c)
prevedono le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei rifiuti di batterie portatili, mettendo tra l’altro a disposizione, gratuitamente, contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto conformi ai requisiti della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (46) presso i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili;
d)
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili presso i punti di raccolta collegati, con frequenza proporzionale all’area coperta e al volume nonché alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili solitamente raccolti tramite i punti di raccolta collegati per i rifiuti di batterie portatili;
e)
raccolgono gratuitamente i rifiuti di batterie portatili rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con una frequenza proporzionale al volume e alla pericolosità dei rifiuti di batterie portatili;
f)
provvedono affinché i rifiuti di batterie portatili raccolti presso i punti di raccolta collegati di rifiuti di batterie portatili e rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano successivamente sottoposti a trattamento da parte di un gestore di rifiuti in un impianto autorizzato in conformità dell’.
2. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono che il sistema di ritiro e raccolta dei rifiuti di batterie portatili:
a)
consista in punti di raccolta da essi istituiti in collaborazione con uno o più dei seguenti:
i)
distributori a norma dell’;
ii)
impianti di trattamento di rifiuti di veicoli fuori uso soggetti alla direttiva 2000/53/CE;
iii)
autorità pubbliche, o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto, a norma dell’;
iv)
punti di raccolta volontari conformemente all’;
v)
impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti alla direttiva 2012/19/UE; e
b)
copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie portatili, dell’accessibilità e della prossimità agli utilizzatori finali, senza limitarsi alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie portatili risultano redditizie.
3. I produttori di batterie portatili o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:
a)
45 % entro il 31 dicembre 2023;
b)
63 % entro il 31 dicembre 2027;
c)
73 % entro il 31 dicembre 2030.
I produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, calcolano il tasso di raccolta di cui al presente paragrafo conformemente all’allegato XI.
4. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l’obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria portatile dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta.
5. I punti di raccolta istituiti a norma del paragrafo 2, lettera a), punti i), iii) e iv), non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.
6. Gli Stati membri possono adottare misure che prescrivono che i punti di raccolta di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo possano raccogliere rifiuti di batterie portatili solo se hanno concluso un contratto con i produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, con le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
7. In vista dello sviluppo previsto del mercato e dell’aumento della durata di vita prevista delle batterie portatili ricaricabili e al fine di determinare meglio il volume effettivo dei rifiuti di batterie portatili disponibili per la raccolta, alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro il 18 agosto 2027, atti delegati conformemente all’ per modificare la metodologia di calcolo del tasso di raccolta delle batterie portatili di cui all’allegato XI e per modificare l’obiettivo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di adeguare tale obiettivo di raccolta alla nuova metodologia, mantenendo nel contempo un livello di ambizione e tempistiche equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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