Art. 56
Responsabilità estesa del produttore
In vigore dal 12 lug 2023
Responsabilità estesa del produttore
1. Ai produttori incombe una responsabilità estesa per le batterie da essi messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro. Tali produttori rispettano i requisiti di cui agli della direttiva 2008/98/CE e di cui al presente capo.
2. Un operatore economico che mette a disposizione sul mercato, per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, una batteria risultante da operazioni di preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione è considerato il produttore di tale batteria ai fini del presente regolamento e su tale operatore incombe la responsabilità estesa del produttore.
3. Un produttore quale definito all’, punto 47), lettera d) designa un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro in cui vende batterie. Tale designazione avviene mediante mandato scritto.
4. I contributi finanziari che devono essere versati dal produttore coprono i seguenti costi per i prodotti che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro interessato:
a)
i costi della raccolta differenziata dei rifiuti di batterie e del loro successivo trasporto e trattamento, tenendo conto di eventuali entrate derivanti dalla preparazione per il riutilizzo o dalla preparazione per il cambio di destinazione oppure dal valore delle materie prime secondarie recuperate da rifiuti di batterie riciclati;
b)
i costi di effettuazione di un’indagine sulla composizione dei flussi di rifiuti urbani misti conformemente all’, paragrafo 5;
c)
i costi di fornitura di informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie a norma dell’;
d)
i costi di raccolta e comunicazione dei dati alle autorità competenti a norma dell’.
5. In caso di messa a disposizione sul mercato di batterie che sono state sottoposte a preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione o rifabbricazione, sia i produttori delle batterie originarie sia i produttori delle batterie immesse sul mercato a seguito di tali operazioni possono istituire e adeguare un meccanismo di ripartizione dei costi basato sull’effettiva ripartizione dei costi tra i diversi produttori, per i costi di cui al paragrafo 4, lettere a), c) e d).
Qualora una batteria di cui al paragrafo 2 sia soggetta a più di una responsabilità estesa del produttore, il primo produttore che mette tale batteria a disposizione sul mercato non sostiene costi aggiuntivi derivanti dal meccanismo di ripartizione dei costi di cui al primo comma.
La Commissione agevola lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri per quanto riguarda tali meccanismi di ripartizione dei costi.
Storico versioni
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