Art. 55

Registro dei produttori

In vigore dal 12 lug 2023
Registro dei produttori 1.   Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, dei requisiti del presente capo. 2.   I produttori si registrano nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono una batteria a disposizione sul mercato per la prima volta. I produttori presentano la domanda di registrazione tramite il sistema di elaborazione elettronica dei dati di cui al paragrafo 9, lettera a). I produttori mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro batterie, comprese quelle incorporate in apparecchi, mezzi di trasporto leggeri o altri veicoli, solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore, sono registrati in tale Stato membro. 3.   La domanda di registrazione include le informazioni seguenti: a) il nome e, se disponibile, il marchio commerciale con cui il produttore opera nello Stato membro e i recapiti del produttore, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, il numero di telefono, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica, indicando un unico punto di contatto; b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice di identificazione fiscale europeo o nazionale; c) la categoria o le categorie di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici, le batterie per autoveicoli, e la relativa composizione chimica; d) informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all’ e ai requisiti di cui agli : i) per quanto riguarda le batterie portatili o le batterie per mezzi di trasporto leggeri, i requisiti di cui alla lettera d) sono soddisfatti fornendo: — informazioni in forma scritta sulle misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa di cui all’, le misure adottate per adempiere gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro, e il sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili; — se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono, l’indirizzo web e l’indirizzo di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata dal produttore per adempiere i suoi obblighi di responsabilità estesa a norma dell’, paragrafi 1 e 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il numero di identificazione fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato; ii) per quanto riguarda le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici, i requisiti di cui alla lettera d) sono soddisfatti fornendo: — informazioni in forma scritta concernenti le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità di cui all’, le misure messe in atto per adempiere gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all’, paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore mette a disposizione sul mercato nello Stato membro e sul sistema atto a garantire che i dati comunicati alle autorità competenti siano affidabili; — se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono, l’indirizzo web e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata dal produttore per adempiere i propri obblighi di responsabilità estesa a norma dell’, paragrafi 1 e 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il numero di identificazione fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato; e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata a norma dell’, paragrafo 1, che attesti che le informazioni fornite sono veritiere. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le informazioni di cui alla lettera d) di tale paragrafo sono fornite nella domanda di registrazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo oppure nella domanda di autorizzazione di cui all’. Tale domanda di autorizzazione contiene almeno informazioni sull’adempimento individuale o collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. 5.   Gli Stati membri possono chiedere informazioni o documenti supplementari, se necessario, per utilizzare il registro dei produttori in modo efficiente. 6.   Laddove un produttore abbia designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore a norma dell’, paragrafo 1, tale organizzazione adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo diversamente specificato dallo Stato membro. 7.   Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere adempiuti per conto di un produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. Laddove gli obblighi di cui al presente articolo siano adempiuti per conto del produttore da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore che rappresenta più di un produttore, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, tale rappresentante autorizzato fornisce separatamente il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati. 8.   Gli Stati membri possono decidere che la procedura di registrazione a norma del presente articolo e la procedura di autorizzazione a norma all’ costituiscano una procedura unica, a condizione che la domanda soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi da 3 a 7 del presente articolo. 9.   L’autorità competente: a) mette a disposizione sul proprio sito web informazioni sulla procedura di domanda tramite un sistema di elaborazione elettronica dei dati; b) autorizza le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni richieste a norma dei paragrafi 2 e 3. 10.   L’autorità competente può: a) stabilire modalità relative ai requisiti e al processo di registrazione senza aggiungere requisiti sostanziali a quelli di cui ai paragrafi 2 e 3; b) esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2. 11.   L’autorità competente può rifiutare di registrare un produttore o può revocare la registrazione del produttore se le informazioni di cui al paragrafo 3 e le relative prove documentali non sono fornite o non sono sufficienti o se il produttore non rispetta più i requisiti di cui al paragrafo 3, lettera d). L’autorità competente revoca la registrazione del produttore se ha cessato di esistere. 12.   Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata per conto dei produttori che rappresenta, notifica senza indebito ritardo all’autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l’eventuale cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, delle batterie oggetto della registrazione. 13.   Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito alle informazioni contenute nel registro.
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