Art. 53

Riconoscimento dei regimi relativi al dovere di diligenza

In vigore dal 12 lug 2023
Riconoscimento dei regimi relativi al dovere di diligenza 1.   I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che hanno elaborato e si occupano di controllare i regimi relativi al dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda affinché i regimi relativi al dovere di diligenza siano riconosciuti dalla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i requisiti riguardanti le informazioni che la domanda di riconoscimento deve includere. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   La Commissione, se stabilisce, sulla base degli elementi di prova e delle informazioni fornite in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, che il regime relativo al dovere di diligenza di cui allo stesso paragrafo consente agli operatori economici di soddisfare i requisiti di cui agli , adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell’equivalenza ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Prima di adottare tale atto di esecuzione è consultato il centro dell’OCSE per la condotta responsabile delle imprese. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Nel decidere in merito al riconoscimento di un regime relativo al dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione il metodo e l’approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare i rischi. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per stabilire i criteri e la metodologia in base ai quali essa stabilisce, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, se i regimi relativi al dovere di diligenza consentono agli operatori economici di rispettare i requisiti di cui agli . Se opportuno, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscimento dell’equivalenza a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Il titolare di un regime relativo al dovere di diligenza del quale è stata riconosciuta l’equivalenza a norma del paragrafo 2 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime. La Commissione valuta se tali modifiche o aggiornamenti incidano sul riconoscimento dell’equivalenza di tale regime e adotta le misure appropriate. 5.   Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non hanno rispettato i requisiti di cui agli , la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime relativo al dovere di diligenza riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime. 6.   La Commissione, se individua un mancato rispetto dei requisiti di cui agli o lacune di un regime relativo al dovere di diligenza riconosciuto, può concedere al titolare del regime un periodo adeguato per adottare misure correttive. 7.   Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al paragrafo 6 del presente articolo compromettono la capacità dell’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, che attua il regime, di conformarsi ai requisiti di cui agli , o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione per revocare il riconoscimento dell’equivalenza del regime. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 8.   La Commissione dispone e tiene aggiornato un registro dei regimi riconosciuti relativi al dovere di diligenza. Il registro è messo a disposizione del pubblico su Internet.
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