Art. 52

Divulgazione di informazioni sulle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie

In vigore dal 12 lug 2023
Divulgazione di informazioni sulle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie 1.   L’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, mette a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato o delle autorità nazionali degli Stati membri, su richiesta, la relazione di verifica e la decisione di approvazione emesse conformemente all’, le relazioni di audit di cui all’, paragrafo 2, e le prove disponibili della conformità a un regime relativo al dovere di diligenza riconosciuto dalla Commissione a norma dell’. 2.   L’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, mette a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni pertinenti raccolte e conservate in applicazione della propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza. 3.   Su base annuale, l’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, riesamina e mette a disposizione del pubblico, anche su Internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. Nella relazione sono illustrate, in una modalità facilmente comprensibile agli utilizzatori finali e che identifica chiaramente i modelli di batteria interessati, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, i dati e le informazioni sulle misure adottate dall’operatore economico per conformarsi ai requisiti di cui agli , comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all’allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma dell’, compreso il nome dell’organismo notificato. Tale relazione riguarda inoltre, se del caso, l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale in relazione all’approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime presenti nelle batterie. 4.   Qualora l’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, possa dimostrare che le materie prime elencate nell’allegato X, punto 1, presenti nella batteria sono ottenute da materiali riciclati, esso, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, rende pubbliche le sue conclusioni in modo ragionevolmente dettagliato.
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