Art. 51

Verifica da parte di terzi delle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie

In vigore dal 12 lug 2023
Verifica da parte di terzi delle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie 1.   L’organismo notificato effettua una verifica da parte di terzi che: a) riguarda l’insieme delle attività degli operatori economici, nonché dei processi e dei sistemi da essi utilizzati per adempiere gli obblighi in materia di dovere di diligenza conformemente agli ; b) ha quale proprio scopo di determinare la conformità delle pratiche relative al dovere di diligenza attuate dagli operatori economici che immettono batterie sul mercato, conformemente agli ; c) se del caso, comprende controlli sulle imprese e raccoglie informazioni dai portatori di interessi; d) individua per gli operatori economici che immettono batterie sul mercato ambiti di possibile miglioramento relativamente al dovere di diligenza; e) rispetta i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità dell’audit definiti nelle linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per catene di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. 2.   L’organismo notificato redige una relazione di verifica che elenca le attività intraprese in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e i relativi risultati. Se le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie di cui all’ rispettano gli obblighi di cui agli , l’organismo notificato emette una decisione di approvazione.
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