Art. 50

Obblighi di gestione dei rischi

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi di gestione dei rischi 1.   È compito dell’operatore economico di cui all’, paragrafo 1: a) individuare e valutare il rischio nella propria catena di approvvigionamento di effetti negativi associati alle categorie di rischio elencate all’allegato X, punto 2, nel quadro del suo piano di gestione, anche sulla base delle informazioni fornite a norma dell’ e di qualsiasi altra informazione pertinente che sia pubblicamente disponibile o fornita dai portatori di interessi, con riferimento alla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie; b) progettare e attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati per prevenire, mitigare e comunque affrontare gli effetti negativi: i) comunicando ai propri più alti dirigenti designati a norma dell’, paragrafo 1, lettera c) le conclusioni della propria valutazione dei rischi; ii) adottando misure di gestione dei rischi che siano conformi agli strumenti in materia di dovere di diligenza riconosciuti a livello internazionale elencati all’allegato X, punto 4, tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori, comprese le loro affiliate e i loro subappaltatori, in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, della propria capacità di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie; iii) elaborando e attuando un piano di gestione dei rischi, controllando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per attenuare i rischi, comunicando tali risultati ai suoi più alti dirigenti designati conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), e prevedendo la sospensione o la risoluzione delle relazioni con un fornitore o la sua affiliata o il suo subappaltatore dopo il fallimento dei tentativi di attenuare i rischi, sulla base dei pertinenti contratti e accordi di cui all’, paragrafo 1, lettera e); iv) realizzando valutazioni supplementari dei fatti e del rischio per quanto riguarda i rischi che richiedono misure di attenuazione o a seguito di un cambiamento delle circostanze. 2.   Nel perseguire gli sforzi per attenuare i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, consulta i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e nazionali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i terzi interessati, come le comunità locali, prima di definire una strategia di attenuazione dei rischi misurabili nell’ambito del piano di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), del presente all’articolo. 3.   L’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all’allegato X, punto 2. Tale operatore economico individua e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell’ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. L’operatore economico esegue le verifiche da parte di terzi del dovere di diligenza delle proprie catene tramite un organismo notificato conformemente all’. L’operatore economico può avvalersi delle relazioni di verifica da parte di terzi rilasciate ai sensi dell’, paragrafo 2, da tale organismo notificato in merito alle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie attuate dai fornitori in tale catena a norma del presente capo. L’operatore economico può inoltre avvalersi di tali relazioni di verifica da parte di terzi per valutare, se del caso, le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. 4.   L’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, comunica le conclusioni della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 3 del presente articolo ai propri più alti dirigenti designati quali responsabili conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), e attua la strategia di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
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Obblighi di gestione dei rischi (Art. 50 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo