Art. 5
Requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie
In vigore dal 12 lug 2023
Requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili alle batterie
1. Le batterie sono immesse sul mercato o messe in servizio solo se rispettano i requisiti seguenti:
a)
i requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui agli articoli da 6 a 10 e 12; e
b)
i requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III.
2. Per tutti gli aspetti non contemplati dai capi II e III, le batterie immesse sul mercato o messe in servizio di cui al paragrafo 1 non devono presentare rischi per la salute umana, la sicurezza delle persone, i beni materiali o l’ambiente.
Storico versioni
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