Art. 33

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 12 lug 2023
Obblighi operativi degli organismi notificati 1.   L’organismo notificato esegue le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all’, paragrafo 2, all’ o all’allegato VIII, secondo l’ambito di applicazione della notifica di cui all’. 2.   L’organismo notificato svolge valutazioni della conformità in modo proporzionato, evitando l’imposizione di oneri inutili per gli operatori economici e tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della struttura dell’impresa, del grado di complessità della batteria da valutare e della natura seriale o di massa del processo di produzione. L’organismo notificato rispetta tuttavia il grado di rigore e il livello di tutela necessari per la conformità della batteria e degli operatori economici al presente regolamento. 3.   Qualora riscontri che i requisiti applicabili previsti agli articoli da 6 a 10 e agli , nelle corrispondenti norme armonizzate di cui all’, nelle specifiche comuni di cui all’ o in altre specifiche tecniche non sono stati rispettati, l’organismo notificato chiede al fabbricante o altro operatore economico pertinente di adottare le misure correttive appropriate in previsione di una seconda e definitiva valutazione della conformità, a meno che sia impossibile sanare le carenze. Qualora le carenze non possano essere sanate, l’organismo notificato non rilascia il certificato di conformità o non emette la decisione di approvazione. 4.   L’organismo notificato che, nel corso del controllo della conformità successivo all’emissione di una decisione di approvazione, rilevi che non vi sia più conformità, chiede al fabbricante o all’operatore economico di cui all’, paragrafo 1, secondo quanto applicabile, di adottare le misure correttive appropriate e all’occorrenza sospende o ritira la decisione di approvazione, se necessario. 5.   Qualora non siano adottate le misure correttive di cui al paragrafo 4 o queste ultime non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira la decisione di approvazione, a seconda dei casi.
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