Art. 32
Contestazione della competenza degli organismi notificati
In vigore dal 12 lug 2023
Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi, in particolare da parte di operatori economici e di altri portatori di interessi pertinenti, sulla competenza di un organismo notificato o sulla continua ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e responsabilità cui è soggetto.
2. L’autorità di notifica fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo notificato.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non rispetta o non rispetta più i requisiti per la sua notifica, adotta un atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro di notifica di adottare le misure correttive necessarie incluso, all’occorrenza, il ritiro della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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