Art. 31
Modifiche delle notifiche
In vigore dal 12 lug 2023
Modifiche delle notifiche
1. Qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti di cui all’ o non adempie i suoi obblighi, l’autorità di notifica limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali requisiti o dell’inadempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica ai sensi del paragrafo 1, oppure di cessazione dell’attività di un organismo notificato, l’autorità di notifica adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Storico versioni
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