Art. 27
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 12 lug 2023
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. L’organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici relativi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappaltatore o l’affiliata rispettino i requisiti di cui all’ e ne informa di conseguenza l’autorità di notifica.
2. L’organismo notificato si assume l’intera responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. L’organismo notificato può subappaltare attività o far sì che un’affiliata esegua attività solo con il consenso del cliente.
4. L’organismo notificato tiene a disposizione dell’autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e riguardanti il lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell’, paragrafo 2, dell’ e dell’allegato VIII.
Storico versioni
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