Art. 26

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 12 lug 2023
Presunzione di conformità degli organismi notificati Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, o in parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’organismo di valutazione della conformità è considerato conforme ai requisiti di cui all’ nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali requisiti.
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