Art. 20

Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE

In vigore dal 12 lug 2023
Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE 1.   La marcatura CE è apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura della batteria non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria. 2.   La marcatura CE è apposta sulla batteria prima della sua immissione sul mercato o della sua messa in servizio. 3.   La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove richiesto a norma dell’allegato VIII. Il numero di identificazione è apposto dall’organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4.   La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti, se del caso, da qualsiasi pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un uso particolare o qualsiasi pericolo connesso all’uso, allo stoccaggio, al trattamento o al trasporto della batteria. 5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e adottano le opportune misure in caso di uso improprio della marcatura.
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Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE (Art. 20 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo