Art. 16

Specifiche comuni

In vigore dal 12 lug 2023
Specifiche comuni 1.   In casi eccezionali, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per i requisiti di cui agli o le prove di cui all’, paragrafo 1, qualora: a) tali requisiti o prove non siano contemplati dalle norme armonizzate, o da parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; b) la Commissione abbia chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma armonizzata per tali requisiti o prove; e c) sia stata soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: i) la richiesta della Commissione non è stata accettata da alcuna delle organizzazioni europee di normazione, ii) la Commissione osserva indebiti ritardi nell’adozione delle norme armonizzate richieste, o iii) un’organizzazione europea di normazione ha emanato una norma che non corrisponde interamente alla richiesta della Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. Nel preparare il progetto di atto di esecuzione che stabilisce le specifiche comuni, la Commissione tiene conto dei pareri degli organi competenti o del gruppo di esperti e consulta debitamente tutti i portatori di interessi. 2.   Le batterie conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerate conformi ai requisiti di cui agli nella misura in cui i requisiti sono contemplati da tali specifiche comuni o da parti di esse e, se del caso, nella misura in cui sono raggiunti i valori minimi stabiliti per tali requisiti in applicazione degli . 3.   Qualora una norma armonizzata sia adottata da un’organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, o parti di essi, che riguardano gli stessi requisiti o prove di cui al paragrafo 1.
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