Art. 15

Presunzione di conformità delle batterie

In vigore dal 12 lug 2023
Presunzione di conformità delle batterie 1.   Ai fini della conformità e della verifica della conformità delle batterie ai requisiti di cui agli , le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i risultati dei quali sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme per cui riferimenti sono stati pubblicati a tali fini nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenendo nel contempo prove standard. 3.   Le batterie conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, per cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerate conformi ai requisiti di cui agli nella misura in cui detti requisiti sono contemplati dalle norme armonizzate o da parti di esse e, se applicabile, nella misura in cui sono raggiunti i valori minimi stabiliti per detti requisiti in applicazione degli .
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