Art. 14
Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie
In vigore dal 12 lug 2023
Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie
1. A decorrere dal 18 agosto 2024, i dati aggiornati relativi ai parametri stabiliti nell’allegato VII per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie sono contenuti nel sistema di gestione delle batterie dei sistemi fissi di stoccaggio dell’energia a batteria, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici.
2. L’accesso in sola lettura ai dati relativi ai parametri di cui all’allegato VII tramite il sistema di gestione delle batterie di cui al paragrafo 1 è fornito, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria, su base non discriminatoria, in qualsiasi momento, alla persona fisica o giuridica che ha legalmente acquistato la batteria, compresi gli operatori indipendenti o i gestori di rifiuti, o a terzi che agiscono per loro conto, al fine di:
a)
mettere la batteria a disposizione di aggregatori indipendenti o di partecipanti al mercato attraverso un sistema di stoccaggio dell’energia;
b)
valutare il valore residuo o la durata di vita residua della batteria e la capacità per un ulteriore utilizzo, sulla base della valutazione dello stato di salute della batteria;
c)
facilitare la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione ovvero la rifabbricazione della batteria.
3. Il sistema di gestione delle batterie include una funzione di ripristino del software, nel caso in cui gli operatori economici che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione, il cambio di destinazione o la rifabbricazione necessitino di caricare un diverso software del sistema di gestione delle batterie. Se viene utilizzata la funzione di ripristino del software, il fabbricante originario della batteria non è ritenuto responsabile di eventuali violazioni della sicurezza o della funzionalità della batteria ascrivibili a un software del sistema di gestione delle batterie caricato dopo l’immissione sul mercato della batteria.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’ al fine di modificare i parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vita prevista delle batterie di cui all’allegato VII alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici e al fine di garantire sinergie con i parametri di cui al regolamento tecnico mondiale n. 22 delle Nazioni Unite sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli elettrici, tenendo debitamente conto dei diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della batteria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano congiuntamente a quelle stabilite dal diritto dell’Unione in materia di omologazione dei veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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