Art. 13

Etichettatura e marcatura delle batterie

In vigore dal 12 lug 2023
Etichettatura e marcatura delle batterie 1.   A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10, se posteriore, le batterie sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni generali sulle batterie di cui all’allegato VI, parte A. 2.   A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10, se posteriore, le batterie portatili ricaricabili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per autoveicoli sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità. 3.   A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10, se posteriore, le batterie portatili non ricaricabili sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche e di un’etichetta con l’indicazione «non ricaricabile». 4.   A decorrere dal 18 agosto 2025, tutte le batterie sono contrassegnate con il simbolo per la raccolta differenziata delle batterie («simbolo della raccolta differenziata») riportato nell’allegato VI, parte B. Il simbolo della raccolta differenziata copre almeno il 3 % della superficie del lato maggiore della batteria fino ad una dimensione massima di 5 × 5 cm. Per gli elementi cilindrici di batteria, il simbolo della raccolta differenziata occupa almeno l’1,5 % della superficie della batteria e ha una dimensione massima di 5 × 5 cm. Se le dimensioni della batteria sono tali per cui la superficie del simbolo della raccolta differenziata risulterebbe inferiore a 0,47 × 0,47 cm, non è richiesta la marcatura della batteria con tale simbolo. È invece richiesta la stampa del simbolo della raccolta differenziata di almeno 1 × 1 cm sull’imballaggio. 5.   Tutte le batterie che contengono più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo sono contrassegnate con il simbolo chimico del relativo metallo: Cd o Pb. Il relativo simbolo chimico indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo della raccolta differenziata e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie di tale simbolo. 6.   A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie sono contrassegnate con un codice QR come descritto nell’allegato VI, parte C. Il codice QR permette di accedere: a) per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e per le batterie per veicoli elettrici, al passaporto della batteria in conformità dell’; b) per le altre batterie, alle informazioni applicabili di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, alla dichiarazione di conformità di cui all’, alla relazione di cui all’, paragrafo 3, e alle informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a f); c) per le batterie per autoveicoli, alla quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria, calcolata in conformità dell’. Tali informazioni sono complete, aggiornate e accurate. 7.   Le etichette e il codice QR di cui ai paragrafi 1 a 6 sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette e il codice QR sono apposti sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il presente regolamento al fine di prevedere tipi alternativi di etichette intelligenti utilizzabili al posto di o in aggiunta al codice QR, in considerazione dei progressi tecnologici e scientifici. 9.   Le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione sono provviste di nuove etichette o sono contrassegnate da marcature in conformità del presente articolo e contengono informazioni sulla loro variazione di stato in conformità dell’allegato XIII, punto 4, accessibili tramite il codice QR. 10.   Entro il 18 agosto 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche armonizzate per i requisiti in materia di etichettatura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

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