Art. 10

Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici

In vigore dal 12 lug 2023
Requisiti in materia di prestazioni e durabilità delle batterie industriali ricaricabili, delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e delle batterie per veicoli elettrici 1.   A decorrere dal 18 agosto 2024, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, le batterie per mezzi di trasporto leggeri e le batterie per veicoli elettrici sono accompagnate da un documento contenente i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A. Per le batterie di cui al primo comma, la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII contiene una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per misurare, calcolare o stimare i valori dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità. La spiegazione comprende almeno gli elementi di cui all’allegato IV, parte B. 2.   A decorrere dal 18 agosto 2027 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 5, primo comma, se posteriore, le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, soddisfano i valori minimi stabiliti nell’atto delegato adottato in applicazione del paragrafo 5, primo comma, per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A. 3.   A decorrere dal 18 agosto 2028 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato di cui al paragrafo 5, secondo comma, se posteriore, le batterie per mezzi di trasporto leggeri soddisfano i valori minimi stabiliti nell’atto delegato adottato in applicazione del paragrafo 5, secondo comma, per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione ovvero alla rifabbricazione, se l’operatore economico che ha immesso sul mercato o messo in servizio tale batteria dimostra che la batteria, prima di essere sottoposta a tali operazioni, è stata immessa sul mercato o messa in servizio precedentemente alle date in cui tali obblighi diventano applicabili conformemente a detti paragrafi. 5.   Entro il 18 febbraio 2026, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’ per integrare il presente regolamento stabilendo valori minimi per i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A, che le batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, devono raggiungere. Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell’ per integrare il presente regolamento stabilendo i valori minimi dei parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV, parte A, che le batterie per mezzi di trasporto leggeri devono raggiungere. Nel preparare gli atti delegati di cui al primo e al secondo comma la Commissione considera la necessità di ridurre l’impatto ambientale durante il ciclo di vita delle batterie industriali ricaricabili con capacità superiore a 2 kWh, fatta eccezione per quelle con stoccaggio esclusivamente esterno, e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri e provvede affinché i requisiti ivi stabiliti non abbiano un impatto negativo significativo sulla loro funzionalità o su quella degli apparecchi, dei mezzi di trasporto leggeri o degli altri veicoli in cui sono incorporate, sulla loro accessibilità economica e sulla competitività del settore. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare i parametri di prestazione elettrochimica e durabilità di cui all’allegato IV alla luce degli sviluppi del mercato e dei progressi tecnici e scientifici tra cui, in particolare, quelli legati alle specifiche tecniche del gruppo di lavoro informale dell’UNECE sui veicoli elettrici e l’ambiente.
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