Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 12 lug 2023
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.
2. Il presente regolamento impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Stabilisce inoltre i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti,
Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
4. Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l’uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile. Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.
5. Il presente regolamento non si applica alle batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
a)
apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
b)
apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio.
6. I capi III e VIII del presente regolamento non si applicano alle apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari, quali definite all’ della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (42).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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