Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689

In vigore dal 10 lug 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689 Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato: 1) all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   L’autorità competente include nella popolazione animale interessata gli animali detenuti o selvatici di specie non elencate ai fini della pertinente malattia elencata, se essa ritiene che costituiscano un rischio per la sanità animale e la salute umana.» ; 2) all’articolo 70, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi; 3) all’articolo 76, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi; 4) gli allegati II e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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