Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689
In vigore dal 10 lug 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/689
Il regolamento delegato (UE) 2020/689 è così modificato:
1)
all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. L’autorità competente include nella popolazione animale interessata gli animali detenuti o selvatici di specie non elencate ai fini della pertinente malattia elencata, se essa ritiene che costituiscano un rischio per la sanità animale e la salute umana.»
;
2)
all’articolo 70, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;
3)
all’articolo 76, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
4)
gli allegati II e V del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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