Art. 8
Termine per la presentazione delle osservazioni a seguito dell’avvio di un’indagine approfondita
In vigore dal 10 lug 2023
Termine per la presentazione delle osservazioni a seguito dell’avvio di un’indagine approfondita
1. Se la Commissione avvia un’indagine approfondita a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, il termine entro il quale l’impresa oggetto di indagine, eventuali altre persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha concesso la sovvenzione estera possono presentare le loro osservazioni per iscritto è stabilito dalla Commissione e non supera di norma il periodo di un mese dalla data in cui l’impresa oggetto di indagine è stata informata in merito alla decisione o dalla data di pubblicazione della sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutti gli altri casi. Le osservazioni sono presentate conformemente agli .
2. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 1.
3. Se le informazioni trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.
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