Art. 6
Data di efficacia delle notifiche relative alle concentrazioni
In vigore dal 10 lug 2023
Data di efficacia delle notifiche relative alle concentrazioni
1. A norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la data alla quale prende effetto una notifica è la data in cui la Commissione riceve la notifica completa.
2. Se constata che le informazioni e i documenti contenuti nella notifica sono incompleti, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti esterni autorizzati. In tal caso, la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.
3. Dopo la notifica, le parti notificanti comunicano alla Commissione senza indugio tutte le informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti sostanziali dei fatti, che le parti notificanti avrebbero dovuto notificare se ne fossero state a conoscenza o di cui avrebbero dovuto essere a conoscenza al momento della notifica. Se tali informazioni possono avere un’incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, della concentrazione notificata, la Commissione può ritenere che la notifica prenda effetto soltanto a partire dalla data in cui riceve le informazioni in questione. In tal caso, essa ne informa per iscritto e senza indugio le parti notificanti o i loro rappresentanti.
4. Ai fini del presente articolo, si ritiene che la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti renda la notifica incompleta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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