Art. 26

Trasmissione e firma di documenti nell’ambito di procedure di appalto pubblico (notifiche e procedure d’ufficio)

In vigore dal 10 lug 2023
Trasmissione e firma di documenti nell’ambito di procedure di appalto pubblico (notifiche e procedure d’ufficio) 1.   Nell’ambito di procedure di appalto pubblico, la trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all’uso delle modalità di cui ai paragrafi 5 e 6. 2.   Nelle procedure riguardanti le sovvenzioni estere nell’ambito di procedure di appalto pubblico, l’uso della firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 non è obbligatorio. Le notifiche o le dichiarazioni sono firmate da tutte le parti notificanti soggette all’obbligo di notifica nel contesto delle notifiche relative agli appalti pubblici. 3.   Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rese disponibili sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione. 4.   Per quanto riguarda la firma dei documenti e la loro trasmissione alla Commissione nell’ambito di procedure di appalto pubblico, si applicano per analogia le disposizioni di cui all’, paragrafi 4 e 5. 5.   I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione. 6.   I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.
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