Art. 25

Trasmissione e firma di documenti nell’ambito di concentrazioni

In vigore dal 10 lug 2023
Trasmissione e firma di documenti nell’ambito di concentrazioni 1.   La trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del presente regolamento avviene per via digitale, tranne nei casi in cui la Commissione acconsente in via eccezionale all’uso delle modalità di cui ai paragrafi 6 e 7. 2.   Se è richiesta una firma, ai documenti presentati alla Commissione per via digitale è apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). 3.   Le specifiche tecniche relative ai mezzi di trasmissione e di firma possono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e rese disponibili sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione. 4.   Ad eccezione del modulo di cui all’allegato I, tutti documenti trasmessi per via digitale alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell’invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. Il modulo di cui all’allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considera ricevuto il giorno dell’invio a condizione che una conferma di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che è stato ricevuto il giorno precedente o durante l’orario di apertura indicato nel sito Internet della DG Concorrenza. Il modulo di cui all’allegato I trasmesso per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l’orario di apertura indicato sul sito Internet della DG Concorrenza si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo. 5.   I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti di questi: a) sono inaccessibili o inutilizzabili (corrotti); b) contengono virus, malware o altre minacce; c) contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione. La Commissione informa senza indugio il mittente se si verifica una delle circostanze di cui alle lettere a), b) o c). 6.   I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione. 7.   I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all’indirizzo indicato sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione.
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