Art. 22
Scadenza dei termini
In vigore dal 10 lug 2023
Scadenza dei termini
1. Un termine calcolato in giorni lavorativi scade alla fine dell’ultimo giorno lavorativo in esso compreso.
2. Un termine fissato dalla Commissione sotto forma di data di calendario scade alla fine del giorno indicato.
Storico versioni
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