Art. 2
Definizioni
In vigore dal 10 lug 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«parti notificanti» ai fini della notifica delle concentrazioni: le persone o le imprese tenute a presentare una notifica a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560;
(2)
«altre persone coinvolte» ai fini della notifica delle concentrazioni: persone coinvolte nella concentrazione proposta diverse dalle parti notificanti, quali il venditore e l’impresa o parte dell’impresa oggetto della concentrazione;
(3)
«parti notificanti» ai fini delle notifiche e delle dichiarazioni relative ai contributi finanziari esteri negli appalti pubblici: tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti all’obbligo di notifica a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560;
(4)
«giorni lavorativi»: qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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