Art. 19
Individuazione e protezione delle informazioni riservate
In vigore dal 10 lug 2023
Individuazione e protezione delle informazioni riservate
1. Salvo diversamente disposto dall’ del presente regolamento e dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560 e fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione non divulga informazioni, documentazione compresa, né dà accesso a tali informazioni se queste contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate.
2. Quando chiede informazioni a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2560, sente una persona a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/2560 o chiede chiarimenti orali durante le ispezioni a norma degli del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione informa le persone, le imprese o le associazioni di imprese che, fornendo alla Commissione informazioni, esse accettano il fatto che a queste ultime possa essere accordato l’accesso a norma dell’. Se dai fornitori di informazioni riceve informazioni anche per altre vie, la Commissione informa i fornitori che alle informazioni da essi fornite può essere accordato l’accesso a norma dell’.
3. Fatti salvi gli , la Commissione può chiedere, entro un termine specifico, ai fornitori di informazioni che trasmettono documenti o altre informazioni a norma del regolamento (UE) 2022/2560:
a)
di segnalare i documenti o le parti di documenti o altre informazioni che a loro giudizio contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate;
b)
di indicare le persone nei confronti delle quali detti documenti o altre informazioni sono considerati riservati;
c)
di motivare, per ogni documento o parte di documento o per altre informazioni, le proprie richieste di riconoscimento del fatto che si tratti di segreti aziendali e di altre informazioni riservate;
d)
di fornire alla Commissione una versione non riservata dei documenti, parti di documenti o di altre informazioni, in cui i segreti aziendali e le altre informazioni riservate sono espunti in modo chiaro e comprensibile;
e)
di fornire una descrizione concisa, non riservata e chiara di ogni informazione espunta.
4. La Commissione chiede all’impresa oggetto di indagine di segnalare, entro un termine specifico, le parti delle sintesi a norma dell’articolo 40 del regolamento (UE) 2022/2560 o delle decisioni a norma dell’, dell’ e dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2560, che ritiene contengano segreti aziendali o altre informazioni riservate, prima della pubblicazione delle sintesi o delle decisioni. Se segnala la presenza di segreti aziendali o altre informazioni riservate, l’impresa oggetto di indagine deve spiegarne i motivi entro il termine stabilito dalla Commissione.
5. Se un fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine non segnalano le informazioni che considerano riservate conformemente ai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può presumere che le informazioni in questione non contengano informazioni riservate.
6. Se la Commissione ritiene che alcune informazioni che un fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine ritiene riservate possono essere divulgate, perché non costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate o perché vi è un interesse prevalente alla loro divulgazione, essa informa il fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine in merito alla sua intenzione di divulgarle. Se il fornitore di informazioni o l’impresa oggetto di indagine sollevano obiezioni entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui sono stati informati delle intenzioni della Commissione, la Commissione può adottare una decisione in cui indica la data a decorrere dalla quale le informazioni saranno divulgate o, nei casi di cui al paragrafo 4, pubblicate nella sintesi o nella decisione. Tale data non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi dalla data di notifica della decisione della Commissione. La decisione è notificata alla persona fisica o giuridica interessata.
7. Il presente articolo non impedisce alla Commissione di utilizzare e divulgare, nella misura necessaria, informazioni che dimostrino l’esistenza di sovvenzioni estere distorsive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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