Art. 18
Uso delle informazioni da parte della Commissione
In vigore dal 10 lug 2023
Uso delle informazioni da parte della Commissione
1. A norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, un fornitore di informazioni può accordare alla Commissione il diritto di utilizzare le informazioni acquisite a norma dello stesso regolamento per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state inizialmente acquisite dalla Commissione.
2. Se accorda alla Commissione suddetto diritto, a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, il fornitore di informazioni indica di quali specifiche informazioni consente l’utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali esse sono state acquisite e fornisce i motivi per cui tali informazioni sarebbero pertinenti per tali scopi diversi, anche nel quadro dell’esecuzione di altri atti dell’Unione.
3. Se la Commissione chiede al fornitore delle informazioni di accordarle il suddetto diritto a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione specifica le informazioni oggetto di tale richiesta e le finalità per le quali intende utilizzarle. L’uso di tali informazioni da parte della Commissione non va al di là delle finalità indicate dalla Commissione e approvate dal fornitore.
Storico versioni
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