Art. 17

Comunicazione di osservazioni

In vigore dal 10 lug 2023
Comunicazione di osservazioni 1.   Se la Commissione, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, informa l’impresa oggetto di indagine dei motivi in base ai quali intende adottare la sua decisione, essa fissa un termine non inferiore ai dieci giorni lavorativi entro il quale tale impresa può comunicare osservazioni per iscritto. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito. 2.   L’impresa oggetto di indagine comunica alla Commissione le osservazioni per iscritto, trasmettendo gli eventuali documenti che attestino i fatti esposti in tali osservazioni a norma dell’ e dell’. 3.   Se la Commissione, a norma dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, adotta una decisione provvisoria sulle misure provvisorie, essa fissa un termine entro il quale l’impresa oggetto di indagine può comunicare le proprie osservazioni relative alla decisione per iscritto. Dopo che l’impresa oggetto di indagine ha comunicato le proprie osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva sulle misure provvisorie che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se l’impresa oggetto di indagine non comunica osservazioni scritte entro il termine fissato dalla Commissione, la decisione provvisoria diventa definitiva allo scadere di tale termine. 4.   Se del caso e su richiesta motivata dell’impresa oggetto di indagine, prima della scadenza del termine iniziale la Commissione può prorogare i termini fissati a norma dei paragrafi 1 e 3.
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