Art. 1

In vigore dal 10 lug 2023
Nel regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è inserito l’articolo seguente: «Articolo 22 bis 1.   Uno Stato membro che assiste EUNAVFOR MED IRINI a norma dell', paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*1) del Consiglio deve adottare, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, le misure necessarie per lo smaltimento delle armi o del materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, trasportati in alto mare in violazione del divieto di cui all'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell', paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472. 2.   Lo smaltimento di cui al paragrafo 1 può avvenire, in particolare, distruggendo tali prodotti, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, impedendo nel contempo il loro successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armi o materiale connesso.
Storico versioni

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