Art. 1

In vigore dal 3 lug 2023
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come "fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile", aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310100010 e 7310299010), originari della Repubblica popolare cinese, esclusi bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/fascette, valvole e altri componenti importati separatamente. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping definitivo Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Penglai Jinfu Stainless Steel Products Co., Ltd. 69,6  % A024 Repubblica popolare cinese Ningbo Major Draft Beer Equipment Co., Ltd. 62,6  % A030 Repubblica popolare cinese Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 66,7  % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società 69,6  % C999 3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che l'ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo pertinente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. 5.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (32), l'importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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