Art. 1
In vigore dal 29 giu 2023
L’allegato del regolamento (UE) n. 658/2014 è così modificato:
1)
nella parte I, il punto 1 è così modificato:
a)
«21 940 EUR» è sostituito da «24 220 EUR»;
b)
«14 750 EUR» è sostituito da «16 280 EUR»;
2)
nella parte II, il punto 1 è così modificato:
a)
nella frase introduttiva, «48 370 EUR» è sostituito da «53 400 EUR»;
b)
la lettera a) è così modificata:
i)
«19 350 EUR» è sostituito da «21 360 EUR»;
ii)
«8 190 EUR» è sostituito da «9 040 EUR»;
c)
la lettera b) è così modificata:
i)
«29 020 EUR» è sostituito da «32 040 EUR»;
ii)
«12 280 EUR» è sostituito da «13 560 EUR»;
3)
nella parte III, il punto 1 è così modificato:
a)
il primo comma è così modificato:
i)
«201 450 EUR» è sostituito da «222 400 EUR»;
ii)
«43 670 EUR» è sostituito da «48 210 EUR»;
iii)
«332 460 EUR» è sostituito da «367 030 EUR»;
b)
il secondo comma è così modificato:
i)
alla lettera a), «134 290 EUR» è sostituito da «148 260 EUR»;
ii)
alla lettera b), «163 420 EUR» è sostituito da «180 420 EUR»;
iii)
alla lettera c), «192 530 EUR» è sostituito da «212 550 EUR»;
iv)
alla lettera d), «221 620 EUR» è sostituito da «244 670 EUR»;
c)
al quarto comma, la lettera b) è così modificata:
i)
«1 130 EUR» è sostituito da «1 250 EUR»;
ii)
«2 230 EUR» è sostituito da «2 460 EUR»;
iii)
«3 380 EUR» è sostituito da «3 730 EUR»;
4)
nella parte IV, punto 1, «75 EUR» è sostituito da «83 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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