Art. 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

In vigore dal 28 giu 2023
Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, ogniqualvolta necessario nel corso dell’esercizio 2023, ma non oltre il 15 ottobre 2023, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   In deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso dell’esercizio 2023 gli Stati membri possono: a) fissare il termine di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera b) di tale articolo nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio; b) scegliere di non stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde di cui alla lettera c) di detto articolo; c) in deroga alla lettera d) del medesimo articolo, fissare entro il 15 luglio un termine, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera a) del presente paragrafo per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità dei requisiti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale termine deve essere fissato prima del periodo normale di raccolta (fase N di Baggiolini, fase BBCH 89) nella zona considerata. 3.   In deroga all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, tutti i controlli delle operazioni di vendemmia verde attuate nell’esercizio finanziario 2023 sono effettuati entro il 15 settembre 2023 e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di raccolta (fase M di Baggiolini, fase BBCH 89) nella zona considerata.
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