Art. 5
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
In vigore dal 27 giu 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2021/2178
Il regolamento delegato (UE) 2021/2178 è così modificato:
(1)
all’articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;
(2)
all’articolo 10 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:
«6. Dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le imprese non finanziarie comunicano solo la quota delle attività economiche ammissibili e di quelle non ammissibili alla tassonomia a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139, e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 rispetto al loro fatturato, alle loro spese in conto capitale e alle loro spese operative totali, e le informazioni qualitative di cui all’allegato I, sezione 1.2, pertinenti ai fini di tale informativa.
Dal 1o gennaio 2025 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
7. Dal 1o gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 le imprese finanziarie comunicano solo:
a)
la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili e ammissibili alla tassonomia rispetto ai loro attivi coperti a norma del regolamento delegato 2023/2486, dell’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dell’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139;
b)
le informazioni qualitative di cui all’allegato XI relative alle attività economiche di cui alla lettera a).
Dal 1o gennaio 2026 gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie devono riguardare le attività economiche di cui al regolamento delegato 2023/2486, all’allegato I, sezioni da 3.18 a 3.21 e da 6.18 a 6.20, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 e all’allegato II, sezioni 5.13, 7.8, 8.4, 9.3, 14.1 e 14.2, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.»
(3)
gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato V;
(4)
l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI;
(5)
l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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