Art. 7

Monitoraggio del fenomeno degli stupefacenti e condivisione delle migliori pratiche

In vigore dal 27 giu 2023
Monitoraggio del fenomeno degli stupefacenti e condivisione delle migliori pratiche 1.   L’Agenzia monitora: a) il fenomeno degli stupefacenti nell’Unione secondo un approccio olistico, utilizzando indicatori epidemiologici e di altro tipo, tenendo conto degli aspetti relativi alla salute, ai diritti umani, alla protezione e alla sicurezza, nonché sociali, di tale fenomeno, e includendo l’attuazione dei documenti strategici dell’Unione applicabili in materia di stupefacenti; b) le migliori pratiche basate su dati probanti e gli approcci innovativi in materia di risposte relative alla salute, ai diritti umani, alla protezione e alla sicurezza, nonché sociali; c) il consumo di stupefacenti, i disturbi legati al consumo di stupefacenti, le tossicodipendenze e i rischi per la salute che ne derivano, i danni connessi agli stupefacenti e i comportamenti rischiosi legati al consumo di stupefacenti, e le tendenze emergenti in questi ambiti; d) il policonsumo e le sue conseguenze, in particolare gli accresciuti rischi di problemi sociali e per la salute, i determinanti sociali del consumo di stupefacenti, i disturbi legati a tale consumo e le tossicodipendenze, e le implicazioni per le politiche e le risposte; e) il consumo di stupefacenti e il policonsumo e le loro conseguenze da una prospettiva di genere, in particolare il loro impatto sulla violenza di genere; f) le tendenze emergenti del fenomeno degli stupefacenti nell’Unione e a livello internazionale, nella misura in cui queste abbiano un impatto sull’Unione; il monitoraggio di cui alla presente lettera comprende il monitoraggio dell’offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altri reati connessi, nonché l’uso delle nuove tecnologie, fatti salvi i mandati di altri organi e organismi; g) in cooperazione con Europol e con il supporto dei punti focali nazionali e delle unità nazionali Europol, tutte le nuove sostanze psicoattive notificate dagli Stati membri; h) i precursori di droghe e la diversione e il traffico dei precursori di droghe; i) l’attuazione delle politiche dell’Unione e nazionali in materia di stupefacenti, anche per coadiuvare l’elaborazione e valutazione indipendente di tali politiche. 2.   In base alle sue attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1, l’Agenzia individua, sostiene e, ove opportuno, sviluppa congiuntamente le migliori pratiche basate su dati probanti e gli approcci innovativi. L’Agenzia condivide tali migliori pratiche e approcci con gli Stati membri e facilita lo scambio di tali migliori pratiche e gli approcci fra di essi. 3.   L’Agenzia sviluppa mezzi e strumenti intesi a facilitare il monitoraggio e la valutazione delle politiche nazionali da parte degli Stati membri, in collaborazione con i punti focali nazionali, e a facilitare il monitoraggio e la valutazione delle politiche dell’Unione da parte della Commissione. 4.   L’Agenzia effettua periodici esercizi di anticipazione tenendo conto delle informazioni disponibili. Su tale base elabora scenari rilevanti per lo sviluppo della futura politica in materia di stupefacenti.
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