Art. 60

Disposizioni transitorie relative ai punti focali nazionali

In vigore dal 27 giu 2023
Disposizioni transitorie relative ai punti focali nazionali Entro il 1o giugno 2024, i membri del consiglio di amministrazione forniscono all’Agenzia i nomi delle istituzioni designate come punti focali nazionali conformemente all’, paragrafo 1, e i nomi dei relativi direttori. A tal fine, i membri del consiglio di amministrazione possono inviare un messaggio di posta elettronica che conferma lo status quo.
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