Art. 56
Accordo sulla sede e condizioni operative
In vigore dal 27 giu 2023
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni concernenti l’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro in cui l’Agenzia ha sede, le strutture che questo deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Agenzia, incluso il direttore esecutivo, e ai relativi familiari sono stabilite in un accordo di sede tra l’Agenzia e tale Stato membro.
2. Lo Stato membro in cui l’Agenzia ha sede garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.
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