Art. 54

Cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 27 giu 2023
Cooperazione con i paesi terzi 1.   Possono partecipare ai lavori dell’Agenzia i paesi terzi che hanno concluso con l’Unione accordi in tal senso. 2.   Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1, sono elaborate regole che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell’Agenzia dei paesi terzi interessati, comprese disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, gli accordi di cui al primo comma rispettano lo statuto dei funzionari.
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