Art. 53

Cooperazione con altre organizzazioni e altri organismi

In vigore dal 27 giu 2023
Cooperazione con altre organizzazioni e altri organismi 1.   L’Agenzia ricerca attivamente la cooperazione con le organizzazioni internazionali e con altri organismi, governativi o non governativi, in particolare dell’Unione, e con organismi tecnici, competenti nelle materie contemplate dal presente regolamento, nel quadro di accordi di lavoro conclusi con tali organismi, conformemente al TFUE e alle disposizioni sulla competenza di tali organismi. Tali accordi di lavoro non riguardano lo scambio di informazioni classificate. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta gli accordi di lavoro di cui al paragrafo 1 sulla base di progetti presentati dal direttore esecutivo e previa approvazione della Commissione. Qualora la Commissione non approvi tali accordi di lavoro, essi sono adottati dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei tre quarti dei membri con diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione adotta rettifiche o modifiche degli accordi di lavoro esistenti che sono di portata limitata e non incidono sul loro ambito di applicazione generale e sulle loro finalità, o gli accordi di lavoro tecnici con altri organismi tecnici, sulla base di progetti presentati dal direttore esecutivo e dopo averne informato la Commissione. 4.   L’Agenzia pubblica sul proprio sito web gli accordi di lavoro conclusi a norma del presente articolo.
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