Art. 5

Compiti specifici

In vigore dal 27 giu 2023
Compiti specifici 1.   Ai fini dell’esecuzione del compito generale di cui all’, paragrafo 1, l’Agenzia ha i compiti specifici seguenti: a) compiti di monitoraggio che comprendono: i) la raccolta e l’analisi di informazioni e dati ai sensi dell’, paragrafo 1; ii) la diffusione di informazioni, dati e risultati di analisi ai sensi dell’, paragrafo 5; e iii) il monitoraggio del fenomeno degli stupefacenti, includendo gli aspetti relativi alla salute, ai diritti umani, alla protezione e alla sicurezza, nonché sociali di tale fenomeno ai sensi dell’; b) compiti di preparazione che comprendono: i) lo scambio di informazioni sulle nuove sostanze psicoattive e il sistema di allerta precoce in relazione a tali sostanze, inclusa la preparazione di relazioni iniziali e di valutazioni del rischio ai sensi degli articoli da 8 a 11; ii) la valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza e la preparazione ai sensi dell’; iii) l’istituzione e il funzionamento di un sistema europeo di allerta antistupefacenti ai sensi dell’; iv) il monitoraggio degli sviluppi della diversione e del traffico dei precursori di droghe e l’apporto di contributi all’attuazione del diritto dell’Unione sui precursori di droghe ai sensi dell’; v) l’istituzione e il funzionamento di una rete di laboratori medico-legali e tossicologici ai sensi dell’; c) compiti di sviluppo delle competenze che comprendono: i) l’elaborazione e la promozione di interventi basati su dati probanti, migliori pratiche e attività di sensibilizzazione ai sensi dell’; ii) la valutazione delle misure nazionali ai sensi dell’; iii) il sostegno agli Stati membri ai sensi dell’; iv) la formazione ai sensi dell’; v) la cooperazione internazionale e l’assistenza tecnica ai sensi dell’; vi) le attività di ricerca e innovazione ai sensi dell’. 2.   L’Agenzia costituisce e coordina, in consultazione e in cooperazione con le autorità e organizzazioni competenti dei paesi partecipanti, la rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze di cui all’ («rete Reitox»). 3.   Nello svolgere i compiti specifici di cui al paragrafo 1, l’Agenzia agisce in modo trasparente, obiettivo, imparziale e scientificamente rigoroso. 4.   L’Agenzia sostiene e migliora il coordinamento tra le azioni nazionali e dell’Unione nei propri settori di attività. L’Agenzia facilita lo scambio di informazioni tra i responsabili delle decisioni, i ricercatori, gli specialisti e le persone competenti per le questioni connesse agli stupefacenti nelle organizzazioni governative e non governative. 5.   Se del caso, l’Agenzia coadiuva la Commissione, gli Stati membri e gli altri portatori di interessi pertinenti, identificati nei documenti strategici dell’Unione applicabili in materia di stupefacenti, nell’attuazione di tali documenti strategici. 6.   Nello svolgere i compiti specifici di cui al paragrafo 1, l’Agenzia può: a) organizzare riunioni di esperti; b) costituire gruppi di lavoro ad hoc; e c) finanziare progetti, se necessario. Qualora organizzi le riunioni, costituisca i gruppi di lavoro o finanzi i progetti di cui ai sensi del primo comma, l’Agenzia mantiene informata la rete Reitox. 7.   Per ottenere la massima efficacia nel monitoraggio, nella valutazione e nella risposta al fenomeno degli stupefacenti, l’Agenzia, nello svolgere i suoi compiti specifici di cui al paragrafo 1, coopera attivamente con i portatori di interessi pertinenti, fra cui: a) altri organi e organismi competenti dell’Unione nei limiti dei rispettivi mandati, in particolare Europol, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), istituita dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (15), l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), l’Agenzia europea per i medicinali, istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), istituita dal regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); b) altri organismi, uffici e agenzie internazionali, in particolare l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e il Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici (INCB); e c) la comunità scientifica e le organizzazioni della società civile. 8.   L’Agenzia svolge attività di comunicazione di propria iniziativa nell’ambito del proprio mandato. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti specifici di cui al paragrafo 1. L’Agenzia effettua le attività di comunicazione conformemente alle pertinenti strategie di comunicazione e piani divulgazione adottate dal consiglio di amministrazione. L’Agenzia può coinvolgere i portatori di interessi pertinenti, tra cui la comunità scientifica e le organizzazioni della società civile, nell’elaborazione di tali strategie e piani.
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