Art. 43
Disposizione generale
In vigore dal 27 giu 2023
Disposizione generale
1. Al personale dell’Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
2. L’assunzione presso l’Agenzia di personale di paesi terzi a seguito della conclusione degli accordi di cui all’ è conforme allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.
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